Trasferimento di residenza del figlio minore non concordato

trasferimento di residenza

Non è motivo di modifica del regime di affidamento del figlio minore il suo trasferimento, senza consenso dell'altro genitore, quando risulta che ciò tutela il benessere del bambino.


Trasferimento di residenza del figlio minore non concordato

Parliamo di trasferimento in una diversa città del territorio nazionale, non di trasferimento all'estero, che se non concordato può comportare gravi conseguenze penali.

Cosa accade se un genitore non concorda con il trasferimento di residenza del figlio minore

Fra le decisioni che devono essere concordate in regime di affido condiviso vi è - per espressa previsione di legge – quella che riguarda la residenza abituale del minore. Quando l'altro genitore non concorda sulla questione relativa alla residenza, dunque, il genitore interessato deve rivolgersi al giudice.

 

La Suprema Corte si è pronunciata [1] con riguardo alla questione relativa al trasferimento di residenza di un minore che, in seguito alla separazione fra i genitori, era stato affidato in via condivisa e collocato presso l’abitazione della madre.

 

La madre del piccolo, per motivi di lavoro, aveva dovuto trasferirsi da Milano a Roma, abbandonando la casa familiare che le era stata assegnata in godimento.

In mancanza di accordo con il padre del bambino, la donna ha trasferito la residenza del figlio presso la propria nuova abitazione a Roma, città nella quale il bambino si è subito ben integrato, frequentando la scuola materna e non manifestando alcun disagio per la lontananza geografica dalla residenza del padre.

 

La Corte d’Appello di Milano, adìta dal padre del minore, ha ritenuto di ammonire la madre per il suo comportamento, ma – nell’esclusivo interesse del minore – ha ritenuto di non accogliere la richiesta del padre di trasferire il figlio presso di sé a Milano.

La Corte ha infatti ritenuto che il piccolo si era ormai radicato a Roma, dove frequentava la scuola materna ed aveva le sue abitudini, non manifestava segni di disagio per la lontananza dal padre, dalla consulenza tecnica effettuata risultava che il rapporto con il padre non era positivo (la ctu aveva descritto il bambino come nervoso, iperattivo e aggressivo in presenza del padre), al contrario mancavano segnali negativi quanto al rapporto con la madre.

Un ri-trasferimento a Milano presso la precedente residenza anagrafica sarebbe dunque stato traumatico e negativo per il minore. La Corte ha quindi rimodulato il regime degli incontri fra il padre ed il minore, in ragione della lontananza fra le rispettive residenze.

 

Contro il suddetto provvedimento il padre ha proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’uomo, chiarendo che le decisioni riguardanti i figli minori, compresa la scelta della sua residenza, non devono tenere conto degli interessi dei genitori, ma esclusivamente dell’interesse del minore stesso, anche nei casi in cui ciò coincide, in via di fatto, con l’interesse di uno dei genitori che non abbia rispettato il metodo dell’accordo in tema di scelte riguardanti il figlio.

 

[1] Cass. Sent. n. 6132 del 26 marzo 2015

 

Avv. Vanda Lops

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