Sottrazione internazionale di minori

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Nei matrimoni misti, con un coniuge straniero, spesso accade che quest'ultimo, anche prima della separazione legale o del divorzio, torni nel proprio paese d'origine conducendo con sé i figli minori.

Se il trasferimento dei figli minori all'estero avviene senza il consenso dell'altro genitore, o senza una autorizzazione del giudice, vi sono una serie di rimedi esperibili in questi casi di sottrazione internazionale di minorenni.


sottrazione INTERNAZIONALE di minori

La sottrazione internazionale di minorenni ad opera di un genitore, intesa come il trasferimento all'estero dei figli minori senza l'autorizzazione dell'altro genitore, è un fenomeno purtroppo in costante aumento negli ultimi anni, anche in conseguenza dell'aumento dei matrimoni misti, in cui uno dei coniugi è straniero.

I casi più frequenti riguardano la madre che, senza il consenso del padre, anzi spesso contro l'esplicita volontà contraria di quest'ultimo, torna nel proprio paese d'origine portando con sé i figli.

 

Si tratta di un fenomeno con numerosi risvolti dal punto di vista civile e penale.

 

Prima di esaminare i rimedi previsti dalla legge, occorre specificare che se il trasferimento dei figli all'estero è effettuato con il consenso dell'altro genitore è assolutamente lecito.

In questi casi può capitare che i genitori, specialmente se interviene una crisi nel matrimonio, non trovino un accordo sul diritto di visita e sul mantenimento dei figli.

 

In questo caso la giurisdizione italiana (cioè il potere di un giudice di decidere sulla causa) permane solo per tre mesi dal trasferimento all'estero dei figli minori.
Entro detto termine è possibile chiedere al giudice - nel procedimento di separazione o in quello relativo ai figli nati fuori dal matrimonio - i provvedimenti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli che vivono all'estero, affinché vengano stabiliti chiaramente i tempi di permanenza dei minori con il genitore con il quale non convivono abitualmente. [1].

Il provvedimento del giudice italiano che prevede il diritto di visita deve poi essere riconosciuto ed eseguito all'estero, nel paese in cui vivono i figli minori.

 

Decorsi tre mesi dal trasferimento all'estero dei minori, qualsiasi provvedimento relativo al loro affidamento e mantenimento può essere adottato solo dall'autorità giudiziaria del luogo nel quale i minori vivono.

trasferimento dei figli minori all'estero senza il consenso del genitore - Come tutelarsi

Il trasferimento dei figli minori è illecito quando è effettuato senza il consenso dell'altro genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli stessi.

 

In questo caso la giurisdizione del giudice italiano su tutto quanto riguarda il regime di affidamento e gli obblighi di mantenimento dei figli permane per un anno dall'illecito trasferimento dei minori.

 

Entro tale termine di un anno è possibile quindi instaurare in Italia un procedimento di separazione personale - o un analogo procedimento per i figli nati fuori dal matrimonio - per ottenere un provvedimento di affidamento dei figli, con ordine di immediato rientro dei minori, oppure un calendario di visite ai figli [2].

 

Il provvedimento del giudice italiano dovrà essere riconosciuto ed eseguito nel paese in cui si trovano i figli minori.

 

Se il paese in cui il provvedimento italiano deve essere eseguito si trova nell'Unione Europea, l'esecuzione all'estero sarà piuttosto semplice.

 

Se invece si tratta di un paese extra UE, prima di poter eseguire il provvedimento italiano occorrerà ottenere all'estero l'exequatur, cioè il riconoscimento nell'ordinamento interno del provvedimento italiano apostillato (se il paese in cui effettuare il riconoscimento è firmatario della Convenzione dell'Aja sulla Apostille del 5.10.1961) o legalizzato.

 

Occorre considerare che rivolgendosi esclusivamente al giudice italiano i tempi per ottenere il rientro del minore potrebbero essere lunghi, pertanto è consigliabile:

- certamente instaurare, il prima possibile, un procedimento per l'affidamento ed il mantenimento dei figli in Italia, per prevenire qualsiasi iniziativa analoga dell'altro genitore all'estero; ma contemporaneamente

- se il paese in cui si trovano i figli è un paese UE oppure è un paese firmatario della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 dare inizio alla procedura di rientro del minore prevista dalla Convenzione.

 

Se un minore è stato condotto in un paese che non è parte della Convenzione dell’Aja è possibile chiedere l’intervento del Ministero degli Esteri o del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, se il genitore ignora il luogo in cui è stato trasferito il figlio. 

procedura per il rientro del minore prevista dalla convenzione dell'Aja

La procedura prevista dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori  (richiamata dal Regolamento CE n. 2201/2003), ha inizio proponendo apposita istanza all'autorità centrale competente [3].

 

La procedura si articola sostanzialmente in tre fasi,

 

1) fase istruttoria iniziale: l'autorità centrale richiede all'istante una serie di documenti, volti a provare che la residenza abituale del minore sottratto è effettivamente in Italia e che il rientro non espone il minore ad alcun pregiudizio per la sua salute fisica e psichica. L'autorità italiana poi trasmette detti documenti all'autorità centrale del paese in cui il minore sottratto è stato condotto;

 

2) fase di mediazione: l'autorità centrale del paese in cui si trova il minore tenta una mediazione, all'esito della quale il genitore che ha sottratto il minore lo riconduce spontaneamente nel paese di residenza abituale.

Se la mediazione non ha esito positivo inizia la fase successiva;

 

3) fase giudiziale: su impulso dell'Autorità centrale si apre un procedimento per ottenere dall'autorità giudiziaria del paese in cui si trova il figlio un ordine di rientro, come previsto dalla Convenzione.

In questa fase il genitore deve sostenere le spese per la necessaria assistenza di un avvocato specializzato nella materia, salvo che non abbia diritto all'assistenza legale a spese dello Stato in cui si trova il minore.

 

Quando si teme che la mediazione con il genitore che ha sottratto il figlio non possa portare ad alcun risultato, è possibile procedere subito con il procedimento giudiziario nel paese in cui si trova il minore, per ottenere l'ordine esecutivo di rientro: il procedimento giudiziario per ottenere un ordine del rientro del minore ai sensi della Convenzione può essere instaurato dal genitore, senza l'intervento dell'Autorità centrale dei due paesi coinvolti.

 

In Italia l'autorità giudiziaria competente ad emettere un ordine di rientro di un minore verso un paese straniero è il Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore.

reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero

Nel caso di trasferimento del figlio senza il consenso dell'altro genitore si è in presenza di una fattispecie prevista dal codice penale: il reato di "sottrazione e trattenimento di minore all'estero" [4].

 

Quando è chiaro che alcuna mediazione potrà portare ad un esito positivo o che il minore possa essere ulteriormente trasferito, è opportuno:

 

- sporgere formale denuncia - querela nei confronti del genitore che ha condotto illecitamente i figli all'estero, chiedendo l'inserzione dei nominativi del genitore sottrattore e del minore coinvolto nelle banche dati dei sistemi S.I.S. (Sistema Informativo Schengen) e S.I.R.E.N.E. (Supplementary Information Request at the National Entries), o INTERPOL.

 

- per evitare che il figlio possa essere ulteriormente trasferito, è opportuno revocare l'autorizzazione al rilascio del passaporto del figlio minore, con apposita istanza all'autorità consolare competente, che notificherà al genitore sottrattore l'ordine di immediata restituzione del passaporto del figlio.

 

Infine, va compiuta un'attenta valutazione di ogni iniziativa esperibile nel paese in cui si trova il minore, per garantirne la salute, il benessere morale e la ripresa dei contatti con il genitore al quale è stato sottratto (va valutata, ad esempio, la possibilità di chiedere al giudice straniero provvedimenti cautelari, temporanei e urgenti o il monitoraggio da parte dei servizi sociali dell'ambiente familiare del minore).

 

Vanda Lops

[1] Regolamento CE n. 2201/2003, articolo 9

[2] Regolamento CE n. 2201/2003, articolo 10

[3] l'autorità centrale designata dall'Italia con la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 è il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia.

[4] articolo 574 bis codice penale:

Sottrazione e trattenimento di minore all’estero.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Lops e Associati è un primario studio legale nel campo del diritto internazionale di famiglia ed il team di avvocati dello studio ha comprovata esperienza in casi di sottrazione internazionale di minorenni.

milano - Via Via Vincenzo Monti, 8

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