Rifiuto di rapporti intimi: conseguenze nella separazione

Il persistente rifiuto di un coniuge di avere rapporti intimi non comporta l’addebito della separazione se è conseguenza di tensioni e contrasti creati dall’altro coniuge.


Rifiuto di un coniuge di avere rapporti intimi

Questo principio è stato chiarito dalla Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di un marito avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva respinto la sua domanda di addebito della separazione alla moglie [1].

 

Davanti ai giudici di merito il marito aveva dedotto che la coniuge per diverso tempo si era sottratta ai rapporti intimi, per poi allontanarsi dalla casa coniugale.

 

Con il suo ricorso alla Corte di legittimità il marito ha lamentato l’omesso esame di elementi istruttori dai quali sarebbe derivato un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali.

 

La Cassazione ha respinto detto motivo di ricorso [2] e nella motivazione ha affermato che il giudice di merito ha correttamente considerato il dato di fatto, emerso anche dalla deposizione della figlia della coppia, ascoltata come testimone, che la moglie aveva abbandonato la casa coniugale «per il clima di tensione esistente da anni nei rapporti con il marito».

 

In sede istruttoria era infatti emerso che il rifiuto della moglie di avere rapporti intimi con il marito era conseguenza non solo di una malattia documentata (intervento alla vescica), ma anche dell'«opprimente atmosfera instaurata in casa dal marito», che «non poteva certo agevolare una normale vita di coppia».

 

Questa pronuncia conferma il principio che non esiste all’interno del matrimonio un dovere di compiere atti sessuali.

Al contrario, dal nostro sistema penale emerge che la libertà sessuale è un valore fondamentale dell’individuo e che la sfera intima del coniuge è assolutamente inviolabile, al pari di quella di ogni altro individuo.

 

Vanda Lops

 

[1] Cassazione civile, sez. VI ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4623 

[2] affermando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non ha dato conto di tutte le risultanze probatorie.

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