L'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno dei genitori, in seguito alla separazione o al divorzio, o in seguito alla separazione della coppia di fatto, è un'ipotesi residuale che il giudice adotta in presenza di seri motivi, che lo inducono a derogare al regime di affidamento condiviso, applicabile normalmente.
affidamento esclusivo dei figli minori
La legge prevede che ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere che il giudice statuisca l'affidamento esclusivo del figlio minore ad uno dei genitori [1].
motivi per l'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO dei figli minori
I presupposti o motivi per l'affidamento esclusivo al padre o alla madre sono l'incapacità dell'altro genitore di accudire ed educare il figlio e la sua inidoneità ad esercitare la responsabilità genitoriale.
Il genitore al quale il figlio è affidato in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, può effettuare le scelte riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione; solo le decisioni di maggiore interesse per il figlio sono adottate previo accordo.
Il giudice provvede anche in ordine ai tempi di permanenza del figlio presso il genitore non affidatario e fissa la misura dell'assegno di mantenimento che quest'ultimo deve corrispondere.
Se uno dei genitori ha tenuto comportamenti dannosi per il figlio come - a titolo di mero esempio - maltrattamenti fisici o psicologici verso il figlio o verso l'altro genitore, grave incuria ed abbandono, la sua responsabilità genitoriale (un tempo detta "patria potestà") può essere limitata (provvedimenti limitativi) o eliminata (provvedimenti ablativi).
In caso di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale può essere fortemente limitato il diritto di visita e può essere previsto che gli incontri avvengano solo in modalità protetta, in presenza di terzi (educatori o addetti dei servizi sociali).
In caso di provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale non saranno previsti incontri o tempi di permanenza del figlio con il genitore.
Restano fermi gli obblighi di mantenimento in capo al genitore la cui responsabilità genitoriale è stata limitata o eliminata: il genitore, indipendentemente dal residuo diritto di visita del figlio, dovrà corrispondere al genitore affidatario l'assegno di mantenimento per il figlio nella misura stabilita dal giudice.
Se la domanda di affidamento esclusivo proposta da uno dei genitori dovesse risultare manifestamente infondata, il giudice può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno.
Occorre dunque fornire in giudizio le prove dell'esistenza di reali motivi per l'affidamento esclusivo del figlio ad uno dei genitori, affinché la domanda non appaia pretestuosa e manifestamente infondata.
consulenza tecnica d'ufficio
I motivi per l'affidamento esclusivo del figlio minore in genere sono vagliati in un'articolata istruttoria che spesso comprende una CTU (consulenza tecnica d'ufficio), svolta da psicologi o assistenti sociali, volta proprio a verificare la concreta situazione delle relazioni familiari e la capacità genitoriale di ciascuna delle parti.
Ciascuna parte ha il diritto di nominare un proprio consulente tecnico di parte, il quale ha il diritto di assistere a tutte le operazioni peritali (visite a domicilio, incontri con i genitori ed i minori, somministrazione di test psicodiagnostici, ecc...).
Il consulente tecnico di parte deve possedere le competenze scientifiche necessarie per verificare che le operazioni peritali si siano svolte correttamente e che le conclusioni presentate al giudice dal suo consulente d'ufficio siano prive di errori.
ascolto del minore
Numerose norme di legge, anche di diritto internazionale, prevedono che il figlio minore ha il diritto di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari relativi al suo affidamento.
Il codice civile prevede che “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano".
L'ascolto del minore può essere effettuato direttamente dal giudice in udienza (in genere tale udienza viene svolta in orario pomeridiano, quando il tribunale è meno affollato, oppure in un'aula che il tribunale dedica esclusivamente a questo tipo di udienze).
Molto spesso - e in particolare quando il minore ha un'età inferiore ai dodici anni - il giudice delega al proprio consulente tecnico d'ufficio l'incarico di procedere all'ascolto del minore.
affidamento familiare
In caso di temporanea impossibilità di affidare il figlio ad uno dei genitori, il giudice dispone l’affidamento familiare del minore.
In questo caso il minore è dato in affidamento temporaneo ad una famiglia (possibilmente con figli minori), o ad una persona sola, o ad una comunità di tipo famigliare, affinchè se ne prendano cura per la durata dell’impedimento dei genitori, per poi reinserire il bambino nella sua famiglia d’origine.