unioni civili fra persone dello stesso sesso
L'unione civile è l'istituto che due persone dello stesso sesso possono costituire con una dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede poi alla registrazione dell’unione nell’archivio dello stato civile.
I diritti e doveri che nascono dall'unione civile
Per la valida costituzione dell’unione civile le parti devono essere maggiorenni, devono avere lo stato libero – dunque non devono essere vincolate da precedente matrimonio o unione civile - non devono avere rapporti di parentela o affinità e, in generale, non devono essere presenti le cause impeditive previste per il matrimonio.
L’unione civile costituita in presenza di cause impeditive può essere impugnata dalle parti e da coloro che ne hanno legittimo interesse per ottenerne la dichiarazione di nullità.
L’unione civile, inoltre, può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità o il cui consenso è stato dato per errore sull'identità della persona o errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. Si applicano all’azione di nullità numerose norme previste per l’annullamento del matrimonio.
Le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.
Dall’unione civile nascono i doveri reciproci di coabitazione e assistenza morale e materiale.
Le parti devono contribuire ai bisogni comuni ciascuno in proporzione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale e casalingo; devono inoltre concordare tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissare la residenza comune.
Si tratta dei medesimi obblighi che nascono dal matrimonio, con l’eccezione dell’obbligo di fedeltà, al quale le parti dell’unione civile (inspiegabilmente) non sono tenute.
Il regime patrimoniale dell’unione civile è quello della comunione, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale che le parti dell’unione possono stipulare (con atto notarile).
I diritti e doveri nascenti dall’unione civile sono inderogabili: le parti non possono derogarvi per effetto di accordi privati tra loro.
Alle parti dell’unione civile si applicano le medesime norme previste per i coniugi in molte materie e – soprattutto – in materia di successioni e trattamenti pensionistici.
In materia di lavoro il partner unito civilmente ha diritto alle ferie matrimoniali, a permessi per motivi familiari in caso di malattia o decesso del partner, al congedo biennale in caso che il partner sia soggetto con handicap in situazione di gravità accertata.
Non si applicano le norme sull’adozione, per cui per le parti dell’unione civile vige la precedente disciplina.
Scioglimento dell'unione civile
E’ previsto lo scioglimento dell’unione civile nei casi previsti dalla legge sul divorzio [1] e nel caso in cui anche una sola parte (disgiuntamente) manifesti la volontà di scioglimento, con una dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile.
In quest’ultimo caso la domanda di scioglimento al Tribunale competente può essere proposta quando sono decorsi tre mesi dalla suddetta manifestazione di volontà di scioglimento fatta davanti all’ufficiale di stato civile.
Allo scioglimento dell’unione civile fra persone dello stesso sesso si applicano le norme – processuali e sostanziali – previste per il divorzio, comprese quelle che riguardano l'assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge economicamente debole, la pensione di reversibilità , il TFR, la negoziazione assistita.
Si applicano anche le norme penali riguardanti la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di inadempimento degli obblighi di natura economica previsti dalla sentenza di scioglimento.
[1] casi di cui all'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.