Gli avvocati matrimonialisti Vanda Lops, del foro di Roma e Paola Alberti, del foro di Milano, rispondono a domande frequenti su convivenza di fatto e separazione dei conviventi.
Per l'assistenza su ogni questione nel diritto di famiglia, nel diritto internazionale e penale della famiglia
Per effetto di importanti riforme intervenute negli ultimi anni* nel nostro ordinamento è stata definitivamente eliminata la differenza di stato fra i figli nati nel matrimonio (figli legittimi) ed i figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali).
Oggi finalmente i figli hanno tutti il medesimo stato giuridico ed i medesimi diritti e doveri.
* Legge n. 219/2012 e Decreto Legislativo n. 154/2013, entrato in vigore il 7.2.2014.
Si, le norme sull'affidamento ed il mantenimento dei figli minori sono identiche a quelle previste in caso di separazione e divorzio.
Pertanto, il regime sarà di affidamento condiviso e lei potrà continuare ad avere con i suoi ragazzi un rapporto continuativo, se non vi sono motivi per l'affidamento esclusivo (ipotesi marginali).
Il principio di bigenitorialità si applica anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio: il diritto di avere rapporti sereni e continuativi con entrambi i genitori è un diritto di tutti i bambini.
L'autorità giudiziaria competente è il tribunale del luogo di residenza dei figli.
Il tribunale per i minorenni è competente solo per i casi in cui - per gravi motivi - un genitore voglia chiedere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale dell'altro.
Può rivolgersi ad un avvocato esperto nel diritto di famiglia, che cercherà di trovare un accordo con il padre dei suoi figli.
Se non si potrà giungere ad un accordo equo e ragionevole il suo avvocato agirà in via contenziosa davanti al tribunale competente.
In questo caso sarà il giudice a stabilire con quale dei genitori continueranno a convivere i figli e quando l'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé; chi resterà nella casa familiare e la misura dell'assegno di mantenimento che il genitore non convivente con i figli dovrà corrispondere all'altro.
Si, ma si tratta di una scelta conveniente solo se si ha l'assoluta certezza che nulla cambierà in futuro e che l'accordo sarà sempre rispettato spontaneamente.
In caso contrario è bene rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto di famiglia, il quale chiederà al tribunale competente che l'accordo fra le parti sia trasfuso in un provvedimento giudiziario.
In questo modo ciascuno dei genitori sarà tutelato da eventuali "ripensamenti" dell'altro.
Ad esempio, poniamo il caso che gli ex conviventi abbiano concordato che i figli minori continuino a convivere stabilmente con la madre e che il padre versi un certa somma per il loro mantenimento. Qualora il padre dovesse venir meno all'accordo e non versare l'assegno periodico, la madre avrà un provvedimento esecutivo con il quale pignorare lo stipendio (o il conto in banca o un bene immobile) del genitore inadempiente.
Nel caso poi che fosse la madre del nostro esempio ad avere ripensamenti ed a pretendere una somma maggiore di quella concordata, o differenti di modalità di visita ai figli, il provvedimento dell'autorità giudiziaria tutelerà le ragioni del padre.
Quando i genitori non sposati si separano, se hanno trovato un accordo raramente percepiscono l'importanza di regolare in via formale i patti fra loro intervenuti, ma sono questi i casi in cui la consulenza e l'assistenza di un avvocato esperto nel diritto di famiglia sono più che mai utili.
In una coppia di fatto non esistono obblighi reciproci al mantenimento e, pertanto, in caso di separazione lei non potrà pretendere dal suo compagno di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza.
Solo nel caso in cui lei dovesse trovarsi in stato di bisogno, potrà chiedere al giudice che obblighi l'ex partner a prestarle un assegno alimentare, come previsto dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 (legge Cirinnà).
Chi non versa gli assegni di mantenimento previsti dal giudice rischia una multa di oltre mille euro e la reclusione fino a un anno: è entrata in vigore lo scorso 6 aprile la nuova norma che prevede il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio.
Trasferire il figlio minore è una decisone che deve essere concordata dai genitori, ma tenendo conto dell'interesse esclusivo del figlio è quindi lecito - anche in mancanza di accordo - se risulta la scelta migliore per tutelare il benessere morale e materiale del bambino.
Occorre sempre conservare ricevute di pagamento, scontrini e fatture, ma secondo alcune pronunce della Cassazione non occorre anche un decreto ingiuntivo, si può procedere con il pignoramento.