L'avvocato Vanda Lops presta consulenza su ogni aspetto derivante dalla convivenza di fatto e dall'unione civile.
Lops e Associati assiste i clienti in ogni controversia derivante dalla separazione dei conviventi: dall'assegnazione della casa familiare alla restituzione di somme o di beni, dal mantenimento all'affidamento dei figli minori, compresi i procedimenti per l'ablazione (rimozione) o limitazione della responsabilità genitoriale.
Lo studio, inoltre, assiste i clienti nel procedimento di adozione del figlio del partner (stepchild adoption) davanti al competente Tribunale per i minorenni.
DOMANDE FREQUENTI SU CONVIVENZA
Per effetto di importanti riforme intervenute negli ultimi anni* nel nostro ordinamento è stata definitivamente eliminata la differenza di stato fra i figli nati nel matrimonio (figli legittimi) ed i figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali).
Oggi finalmente i figli hanno tutti il medesimo stato giuridico ed i medesimi diritti e doveri.
* Legge n. 219/2012 e Decreto Legislativo n. 154/2013, entrato in vigore il 7.2.2014.
Si, le norme sull'affidamento ed il mantenimento dei figli di genitori non sposati sono identiche a quelle previste in caso di separazione e divorzio.
Pertanto, il regime sarà di affidamento condiviso e lei potrà continuare ad avere con i suoi ragazzi un rapporto continuativo, se non vi sono motivi per l'affidamento esclusivo (ipotesi marginali).
Il principio di bigenitorialità si applica anche in caso di cessazione della convivenza di fatto: il diritto di avere rapporti sereni e continuativi con entrambi i genitori è un diritto di tutti i bambini.
L'autorità giudiziaria competente è il tribunale del luogo di residenza dei figli.
Il tribunale per i minorenni è competente solo per i casi in cui - per gravi motivi - un genitore voglia chiedere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale dell'altro.
Può rivolgersi ad un avvocato esperto nel diritto di famiglia, che cercherà di trovare un accordo con il padre dei suoi figli.
Se non si potrà giungere ad un accordo equo e ragionevole il suo avvocato agirà in via contenziosa davanti al tribunale competente.
In questo caso sarà il giudice a stabilire con quale dei genitori continueranno a convivere i figli e quando l'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé; il giudice stabilirà anche chi resterà nella casa familiare e la misura dell'assegno di mantenimento che il genitore non convivente con i figli dovrà corrispondere all'altro.
Si, ma si tratta di una scelta conveniente solo se si ha l'assoluta certezza che nulla cambierà in futuro e che l'accordo sarà sempre rispettato spontaneamente.
In caso contrario è bene rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto di famiglia, il quale chiederà al tribunale competente che l'accordo fra le parti sia trasfuso in un provvedimento giudiziario.
In questo modo ciascuno dei genitori sarà tutelato da eventuali "ripensamenti" dell'altro.
Ad esempio, poniamo il caso che gli ex conviventi abbiano concordato che i figli minori continuino a convivere stabilmente con la madre e che il padre versi un certa somma per il loro mantenimento. Qualora il padre dovesse venir meno all'accordo e non versare l'assegno periodico, se l'accordo è stato recepito dal Tribunale la madre avrà un provvedimento esecutivo con il quale pignorare lo stipendio (o il conto in banca o un bene immobile) del genitore inadempiente.
Nel caso poi che fosse la madre del nostro esempio ad avere ripensamenti ed a pretendere una somma maggiore di quella concordata, o differenti di modalità di visita ai figli, il provvedimento dell'autorità giudiziaria tutelerà le ragioni del padre.
Quando i genitori non sposati si separano, se hanno trovato un accordo raramente percepiscono l'importanza di regolare in via formale i patti fra loro intervenuti, ma sono questi i casi in cui la consulenza e l'assistenza di un avvocato esperto nel diritto di famiglia sono più che mai utili.
In una coppia di fatto non esistono obblighi reciproci al mantenimento e, pertanto, in caso di separazione lei non potrà pretendere dal suo ex compagno di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza.
Solo nel caso in cui lei dovesse trovarsi in stato di bisogno, potrà chiedere al giudice che obblighi l'ex partner a prestarle un assegno alimentare, come previsto dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 (legge Cirinnà).
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