E’ sempre possibile chiedere la separazione ed il divorzio dal coniuge straniero che si è reso irreperibile o si è trasferito all’estero.
separazione dal coniuge irreperibile
Nei matrimoni misti quando vi è la rottura dell’armonia coniugale è sempre possibile ottenere la separazione e, successivamente, il divorzio dal coniuge straniero, anche se si è reso irreperibile.
Le norme che regolano il diritto internazionale di famiglia [1] prevedono che i rapporti personali tra i coniugi con diverse cittadinanze sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Inoltre, i regolamenti europei applicabili alla materia [2] prevedonono che è competente a pronunciare la separazione il giudice dello Stato nel quale i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune, se uno dei coniugi risiede ancora in quello Stato.
ll giudice dovrà verificare che l’atto con cui si chiede la separazione sia stato portato a conoscenza dell’altro coniuge nei modi previsti dalla legge. Ma come instaurare la separazione dal coniuge straniero irreperibile?
L’atto introduttivo del giudizio deve essere notificato presso la sua ultima residenza [3]. Per esempio, se il coniuge aveva fissato a Milano la propria residenza e la stessa non è mai stata trasferita, la notifica verrà effettuata a Milano.
Quando non è conosciuta all’anagrafe l’attuale ed effettiva residenza o dimora o domicilio del coniuge, si procederà con la notifica a persona irreperibile [4].
L’ufficiale giudiziario incaricato della notifica depositerà copia del ricorso nella casa comunale dell’ultima residenza conosciuta del destinatario.
separazione dal coniuge che si e' trasferito all'estero
Spesso accade che il coniuge straniero torni nel proprio Paese d’origine e dunque occorre instaurare la separazione nei confronti del coniuge che si è trasferito all'estero.
Se la nuova residenza estera del coniuge è conosciuta, l’atto introduttivo della separazione può essere notificato nel luogo di residenza.
In questi casi, la notificazione è regolata da apposite Convenzioni Internazionali.
Se il paese fa parte dell'Unione Europea, un regolamento comunitario [5] prevede che l’atto da notificare, tradotto e asseverato nella lingua ufficiale del Paese destinatario, dovrà essere accompagnato da un modello standard.
Se il coniuge è residente in uno Stato extraeuropeo, l’avvocato dovrà controllare se il Paese destinatario ha aderito o meno a convenzioni internazionali o bilaterali.
Se non risulta possibile procedere alla notifica in uno dei modi indicati, la legge dispone un particolare procedimento tramite il Ministro degli Affari Esteri [6].
[1] Legge 31 maggio 1995, n. 218
[2] Regolamento CE n. 2201/2003, articolo 3
[3] Art. 139 cod. proc. civ.
[4] Art. 143 cod. proc. civ.
[5] Regolamento CE n. 1393/2007
[6] Art. 142 cod. proc. civ.