Provvedimenti recenti sul diritto di visita del genitore separato in tempo di epidemia da coronavirus
TRIBUNALE DI VERONA, decreto N. 1793/2020 del 10.3.2020 : sospensione delle visite.
Il Tribunale di Verona ha dovuto gestire le modalità di visita durante l’emergenza sanitaria da COVID 19 tra genitori separati residenti uno (la madre collocataria) e l'altro (il padre, titolare del diritto di visita) in Emilia-Romagna.
Sulla base del D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del D.L. 12/2/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, che aveva inizialmente individuato solo alcune province della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Veneto come zone sottoposte a misure restrittive negli spostamenti in entrata ed in uscita dal territorio (misura di contenimento successivamente estesa al territorio nazionale), il Giudice ha ritenuto opportuno momentaneamente sospendere le visite tra le minori ed il padre, prevedendo la possibilità per quest’ultimo di sentire quotidianamente le figlie via skype, face time o altri sistemi audiovisivi nella disponibilità delle parti, nella fascia oraria tra le 20.00 e le 21.00, in modo da poter parlare liberamente con ciascuna figlia, senza l'interferenza di altre persone.
TRIBUNALE DI MILANO, decreto n. R.G. 30544/2019 dell’11.3.2020: non sospensione delle visite.
Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non fossero preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentivano gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, per cui alcuna “chiusura” di ambiti regionali poteva giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti; il Tribunale ha, altresì, rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio. Il Tribunale di Milano, quindi, non ha sospeso le visite genitori – figli; ha ritenuto, però, in relazione alle contingenze determinate della diffusione epidemica COVID 19, che non sussistessero ragioni per considerare gravi ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. i comportamenti tenuti dalla madre che in emergenza sanitaria aveva ostacolato le visite.
CORTE D’APPELLO BARI, decreto 26 marzo 2020: sospensione delle visite.
Con tale provvedimento, la Corte d’Appello di Bari ha deciso di sospendere le visite tra un padre e un figlio, residente in un diverso Comune, disponendo che i contatti tra loro avvengano unicamente attraverso lo strumento della videochiamata o Skype, fino al 3 aprile. Il Giudice sottolinea, in particolare, che gli incontri tra i figli e i genitori dimoranti in un Comune diverso da quello di residenza dei minori non realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza di cui ai D.P.C.M. 9.3.2020, 11.3.2020, 21.3.2010 e 22.3.2020, tutti emanati per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria con misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. La Corte pone alla base della propria statuizione la recessività del diritto-dovere dei genitori a incontrarsi con i figli rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, sancite a tutela del diritto alla salute della comunità, considerando che lo spostamento del minore potrebbe comportare un rischio sanitario per coloro che troverà al rientro, presso l’abitazione del genitore collocatario.