Assegno di divorzio: cessa se il beneficiario crea nuova famiglia di fatto

ricevuta stropicciata

Modifica dell'assegno di divorzio: quando l’ex coniuge beneficiario instaura una convivenza more uxorio viene meno il suo diritto di ricevere l’assegno periodico.


Modifica assegno all'ex coniuge

Con una recente pronuncia [1] la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio precedente orientamento in materia di modifica dell’assegno di divorzio: quando l’ex coniuge beneficiario instaura una convivenza more uxorio viene meno il suo diritto di ricevere l’assegno periodico.

Nuova Convivenza ex coniuge

La Suprema Corte, infatti, ha precisato che la nuova convivenza "more uxorio" o la  creazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia di fatto rescindono ogni legame con il precedente matrimonio e il tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale e, pertanto, eliminano definitivamente ogni presupposto giuridico per il riconoscimento di un assegno di divorzio; il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

 

L’ex coniuge onerato del pagamento dell’assegno di divorzio deve poter confidare nel fatto che la nuova convivenza del beneficiario lo esonera definitivamente da ogni obbligo di solidarietà post matrimoniale.

Se la nuova convivenza more uxorio dell’ex coniuge cessa, dunque, ciò non determina la rinascita di un diritto a ricevere l’assegno di divorzio, essendo venuto meno definitivamente ogni obbligo di solidarietà in capo all’ex coniuge.

 

D’altra parte, afferma la Corte, la formazione di una famiglia di fatto (formazione sociale tutelata a livello costituzionale) è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto; nessun rilievo dunque può assumere la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall'ex coniuge beneficiario nel far rivivere un obbligo definitivamente escluso.

 

Vanda Lops

 

[1] Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5974 del 28.2.2019