La modifica dell'assegno di divorzio

Se l’assegno all’ex coniuge era stato stabilito tenendo conto del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, o della “disparità delle condizioni economiche degli ex coniugi” il suo importo può essere ridotto, oppure l’assegno stesso può essere revocato, alla luce dei nuovi parametri fissati dalla Corte di Cassazione [1].


MODIFICA DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO

La legge prevede che l'importo dell'assegno in favore dell'ex coniuge stabilito in sede di divorzio può essere successivamente modificato quando interviene un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti.

Potrà dunque aversi un aumento o una riduzione dell'importo fissato quale assegno periodico di divorzio.

riduzione assegno all'ex moglie

Le parti possono dunque chiedere al giudice di rivedere l'assegno già stabilito, quando sopraggiungano “giustificati motivi”, fatti nuovi che modificano le condizioni economiche esistenti nel momento del divorzio [2].

 

Nel maggio 2017 la Suprema Corte, con una storica sentenza [3], ha mutato il proprio precedente orientamento (consolidato da più di trent’anni) affermando nuovi princìpi di diritto ai quali i giudici devono attenersi non solo quando pronunciano il divorzio, ma anche quando sono chiamati a pronunciarsi sulla modifica dell’assegno di divorzio già fissato, come per esempio la riduzione dell'assegno all'ex moglie.

REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO

Anche nel procedimento di revisone delle condizioni del divorzio, dunque, l’accertamento del giudice non deve compiersi con riguardo al “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma alla luce del principio dell'«indipendenza o autosufficienza economica» del coniuge beneficiario dell'assegno, considerando i principali "indici" richiamati nei nuovi principi: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente); la capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo); la stabile disponibilità di una casa di abitazione; ecc…

 

Il giudice – richiesto della «revisione» dell'assegno divorzile precedentemente riconosciuto, in ragione di “giustificati motivi” sopravvenuti dopo la sentenza di divorzio - deve verificare se tali sopravvenuti motivi giustifichino effettivamente la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta "indipendenza o autosufficienza economica" dell'ex coniuge beneficiario dell’assegno, desunta dagli "indici" sopra richiamati.

L’onere di provare l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge incombe su colui che chiede la riduzione o revoca dell’assegno, fermo il diritto alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario.

 

[1] Cass. Sent. n. 15481 del 22.6.2017;

[2] art. 9, comma 1, Legge n. 898 del 1970;

[3] Cass. Sent. n. 11504 del 10.5.2017.

 

Avv. Vanda Lops

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