Figli in vacanza
Per la Cassazione l’assegno mensile in favore dei figli minori va pagato all’altro genitore anche nei periodi di vacanza in cui il genitore obbligato ha con sé i figli e provvede direttamente alle loro esigenze.
La Suprema Corte ha statuito [1] che, in tema di divorzio, il contributo mensile che il genitore deve corrispondere all’altro, convivente con i figli minori, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento di questi ultimi, non costituisce il rimborso “forfettario” di spese sostenute per il mese corrente, ma – salvo diverse statuizioni - deve considerarsi la rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle esigenze dei figli rapportate all’anno.
E pertanto, precisa la Corte, l’assegno va pagato anche nei periodi di vacanza in cui i figli convivono con l’obbligato e nei quali questi provvede in via diretta al loro mantenimento.
Con la pronuncia in esame, poi, la Cassazione ribadisce i principi che devono orientare il giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli affermando che il giudice deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quanto poi alle spese "straordinarie" devono intendersi quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
Al riguardo la Corte afferma che non possono essere ricomprese in via forfettaria nell’assegno di mantenimento mensile, ma devono essere conteggiate e rimborsate a parte, nella misura stabilita dal giudice.
Ed infatti, si afferma nella pronuncia, “la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”.
[1] Corte di Cassazione, Sentenza n. 18869 dell' 8.9.2014