Assegno di divorzio: va stabilito indipendentemente da quanto previsto in sede di separazione

criteri attribuzione assegno

I criteri per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge (assegno di divorzio) sono diversi da quelli previsti per l’assegno di mantenimento in sede di separazione.

Le statuizioni del giudice che pronuncia il divorzio, dunque, sono indipendenti da quelle previste in sede di separazione. 

E’ questo il principio di recente ribadito dalla Suprema Corte con una sentenza del 28 gennaio scorso [1].

 

Il giudice che pronuncia il divorzio, ha affermato la Cassazione, deve accertare che il coniuge che chiede l’assegno di divorzio non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive, a lui non imputabili.

La determinazione dell’assegno di divorzio, ha aggiunto la Corte, è poi indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti durante la separazione dei coniugi (anche se stabilite dal giudice, con sentenza conclusiva di procedimento contenzioso).

 

L’assegno divorzile, dunque, è indipendente dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di separazione, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura e della finalità dei due istituti [2]

 

L’assetto economico stabilito in sede di separazione (consensuale o giudiziale), può solo fornire al giudice degli elementi di valutazione, come mero indice di riferimento, ma non ne può condizionare la decione relativa all’assegno di divorzio.

 

Per questi motivi la Corte ha annullato una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva posto in capo ad un coniuge un assegno di divorzio nella medesima misura prevista per l’assegno di mantenimento in sede di separazione.

Il ricorso del coniuge obbligato è stato accolto perché la sentenza annullata ha omesso qualsiasi valutazione del tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio e qualsiasi considerazione circa l’impossibilità per la moglie di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati a conservare detto regime di vita (in particolare non si è dato conto di come i lamentati problemi di salute si conciliassero con l’attività di badante svolta, a dire della moglie, gratuitamente); inoltre non è stata chiarita l’effetiva natura della convivenza della mogie con un uomo; né è stato spiegato come si concili l’acquisto di una nuova autovettura con lo stato di indigenza economica lamentato dalla moglie.

 

Avv. Vanda Lops

 

[1] Cass. Sent. n. 1631 del 28.1.2015;

[2] In senso conforme: Cass. Sent. n. 25010 del 30.11.2007 e Sent. n. 1203 del 20.1.2006.