Assegnazione casa e nuova convivenza ex coniuge

facciata palazzo
Foto di Daniel Von Appen

Se il genitore che abita nella casa familiare assegnatagli dal giudice contrae nuovo matrimonio o inizia una convivenza stabile il diritto al godimento della casa non viene meno automaticamente, ma occorre sempre valutare prioritariamente gli interessi della prole.

 


Assegnazione casa coniugale

Nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene emesso in favore del genitore con il quale convivono stabilmente i figli minori [1]. 

Nuova convivenza o nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa coniugale

La legge prevede che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio” [2].

 

Con riguardo alle ipotesi di nuova convivenza o nuovo matrimonio, la Corte Costituzionale ha statuito che la norma non può interpretarsi nel senso che dette circostanze devono considerarsi idonee, di per sé, a determinare la cessazione dell’abitazione,  ma il giudice deve sempre valutare quale è il prioritario interesse del figlio minore [3].

E dunque, la normativa va interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma la decadenza dall’assegnazione deve essere subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.

In caso contrario si determinerebbe una discriminazione nella tutela dei minori in ragione delle scelte di vita del genitore.

 

Detto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione [4], che ha rigettato il ricorso di un genitore avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva negato la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della ex compagna (convivente con i due figli minori) dopo che quest’ultima aveva contratto nuove nozze e cominciato a convivere con il coniuge nella casa di proprietà dell’ex partner.

 

Si legge nella pronuncia della Suprema Corte che “i giudici d’appello hanno confermato la persistenza dell'interesse dei due figli minorenni delle parti a mantenere la convivenza nell'habitat domestico con la madre affidataria e ciò anche verificando se la presenza nell'alloggio della nuova persona fosse pregiudizievole per i minori, al riguardo osservando che non era specificamente emerso che per loro fosse nociva o diseducativa …  i giudici di merito hanno ineccepibilmente inteso ed applicato il dettato normativo”.

 

Si tratta di un orientamento consolidato, ribadito da molte pronunce della Suprema Corte [5].

 

[1] art. 337 sexies c.c.

[2] art. 337 sexies c.c.

[3] Corte Costituzionale, Sentenza 30 luglio 2008 n. 308

[4] Corte di Cassazione, Sentenza 15.07.2014 n. 16171

[5] v. Corte di Cassazione, Ordinanza 11.11.2021 n. 33610 e Corte di Cassazione, Ordinanza 2.6.2023 n. 23501.

 

Avv. Vanda Lops

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