Importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarisce come si calcola l'assegno di divorzio, precisando quali sono i nuovi criteri per calcolare il mantenimento dell'ex coniuge.
come si calcola l'assegno di divorzio
Il giudice che pronuncia in merito al mantenimento per l'ex coniuge, determinando l'importo dell'assegno di divorzio [1], deve dare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro, in relazione alla durata del matrimonio.
E’ questo - in estrema sintesi - il principio fissato nel luglio 2018 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [2], con una sentenza molto attesa dopo il mutamento giurisprudenziale introdotto dalla nota sentenza emessa nel procedimento di divorzio dell’ex ministro Grilli a maggio 2017.
i criteri per calcolare il mantenimento dell'ex coniuge e l'importo dell'assegno di divorzio
Nel maggio del 2017, infatti, la prima sezione della Suprema Corte aveva stabilito che il giudice - quando stabilisce se all’ex coniuge spetta un assegno di divorzio - deve verificare l’inadeguatezza di mezzi propri del richiedente, alla luce non già del “tenore di vita goduto in costanza del matrimonio” (come previsto dalla precedente giurisprudenza), ma alla luce della sua “indipendenza economica”.
La sentenza Grilli, alla quale si sono conformati i giudici del merito, ha fissato degli “indici” dai quali dedurre l’autosufficenza economica dell’ex coniuge, quali:
1) il possesso di redditi derivanti da qualsiasi fonte;
2) il possesso di beni mobiliari e immobiliari;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Con la pronuncia di ieri la Corte ha ritenuto incompleto il criterio sopra menzionato, chiarendo che il giudice deve adottare un “criterio composito”: deve cioè tenere conto di “diversi fattori che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto”.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha chiarito che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche in modo decisivo sulle condizioni economiche e patrimoniali di ciascun coniuge dopo il divorzio.
Il parametro indicato dalla Corte si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e solidarietà fra i coniugi che persistono anche dopo lo scioglimento del matrimonio.
[1] art. 5 Legge n. 898 del 1970
[2] Cass. S.U. Sent. n. 18287 dell’11.7.2018
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