Divorzio senza separazione quando il coniuge è straniero

Ricorso per divorzio

La coppia mista può chiedere al giudice italiano di pronunciare il divorzio senza passare dalla fase della separazione, se ciò è previsto dalla legge nazionale del coniuge straniero. Il giudice italiano può infatti applicare la legge dello Stato del quale quel coniuge è cittadino, come previsto dalla normativa dell’ordinamento europeo.


divorzio senza separazione con coniuge straniero

La coppia mista può chiedere al giudice italiano di pronunciare il divorzio senza passare dalla fase di separazione, se ciò è previsto dalla legge nazionale del coniuge straniero

Quando anche uno solo dei coniugi è straniero, il giudice italiano può applicare al divorzio la legge nazionale del coniuge straniero, come previsto dalla normativa dell’ordinamento europeo [1].

 

Detta normativa prevede che i coniugi possono scegliere la legge applicabile alla separazione personale o al divorzio.

Fra le opzioni consentite vi è la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo.

Pertanto, se la legge nazionale del coniuge straniero prevede che possa essere pronunciato il divorzio senza separazione, i coniugi - anche se non separati legalmente - potranno proporre domanda congiunta di divorzio al tribunale competente.

 

L’accordo con il quale i coniugi scelgono la legge applicabile deve essere redatto in forma scritta, deve contenere l’indicazione della data, nonché la firma di entrambe le parti. Non è necessaria la forma di atto pubblico, dunque non occorre che sia stipulato davanti ad un notaio [2].

L’accordo può essere concluso o modificato al più tardi quando è adita l’autorità giudiziaria per chiedere il divorzio.

 

L’accordo sulla legge applicabile, dunque, può essere stipulato anche nel momento in cui i coniugi concordano le condizioni del loro divorzio; gli avvocati dei coniugi daranno atto di tale accordo nel ricorso da presentare al giudice italiano.

 

Le norme appena citate hanno carattere universale, pertanto la legge scelta dalle parti può essere anche quella di uno Stato che non è membro UE [3].

Così, per esempio, se uno dei coniugi è cittadino di uno Stato extra UE, i coniugi possono comunque scegliere che venga applicata la legge nazionale di quest’ultimo.

divorziare senza prima separarsi

Se la legge scelta dai coniugi prevede che si possa chiedere il divorzio senza prima separarsi, il giudice italiano dovrà applicarla e pronunciare senz’altro il divorzio.

 

Il giudice, infatti, può disapplicare la legge straniera scelta dalle parti solo quando essa contiene norme che contrastano con l’ordine pubblico italiano.

La legge straniera che non prevede la separazione prima del divorzio non contrasta con l’ordine pubblico interno, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, quindi il giudice deve solo accertare - sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti – che sia venuta meno, in modo irrimediabile e definitivo, la comunione familiare [4].

 

Occorre notare che la legge straniera scelta dai coniugi può applicarsi solo allo scioglimento del matrimonio, ma non ad altre questioni che sorgono con il divorzio, quali il nome dei coniugi, il regime di affidamento e mantenimento dei figli, il mantenimento del coniuge economicamente debole, il trust e le successioni [5].

 

Vanda Lops

 

[1] Regolamento UE n. 1259 del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;

[2] v. Tribunale di Udine, Sentenza 26.8.2013 e Tribunale di Parma, Sentenza 12.6.2014;

[3] art. 4 Regolamento UE n. 1259 del 20 dicembre 2010;

[4] v. Corte di Cassazione, Sentenza n. 16978 del 25.7.2006;

[5] art. 1, comma 2, Regolamento UE n. 1259 del 20 dicembre 2010