I motivi di addebito della separazione

I MOTIVI DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

L’addebito della separazione può essere pronunciato nei confronti del coniuge che ha violato i doveri che nascono dal matrimonio [1]; vediamo i motivi di addebito della separazione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

L'addebito della separazione può essere richiesto dal coniuge nei confronti dell'altro nel procedimento di separazione giudiziale.

Colui che richiede la pronuncia di addebito deve  fornire non solo la prova dei comportamenti illeciti tenuti dall’altro, ma anche del nesso causale fra tali comportamenti e il fallimento del matrimonio.

La giurisprudenza più recente ha escluso l’addebito in molti casi in cui – pur esistendo la prova del comportamento illecito tenuto da un coniuge – non è stato provato che proprio quel comportamento ha causato l’intollerabilità della convivenza.

 

Vediamo di seguito alcuni casi trattati di recente dai giudici della Suprema Corte, dai quali emergono alcuni fra i motivi di addebito della separazione.

 

abbandono del domicilio coniugale

L’abbandono del domicilio coniugale, in quanto violazione dell’obbligo di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi.

In queste ipotesi – ha affermato la Corte – al coniuge che richiede l’addebito spetta provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza [2].

 

E, dunque, pregresse tensioni e litigi fra i coniugi escludono l’addebito della separazione in capo al coniuge che si è allontanato dalla casa coniugale.

 

In una recente pronuncia  la Corte ha escluso l’addebito in capo alla moglie che si era allontanata dalla casa coniugale in seguito ad un ennesimo litigio con il marito, perché nel giudizio di merito era emersa una situazione di conflitto permanente (antecedente all’allontanamento della moglie) indicativa della definitiva rottura della comunione spirituale fra i coniugi [3].

 

infedelta' - relazione extraconiugale

Anche in caso di relazione extraconiugale tenuta da un coniuge, per avere una pronuncia di addebito occorre provare un nesso di causalità fra l’infedeltà ed il fallimento del matrimonio.

Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati (attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi) la mancanza di nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” [4].

 

Dunque, per semplificare, si può affermare che se per anni i coniugi hanno condiviso gli spazi ed i costi di un’abitazione come due studenti fuori sede (e senza il clima di complice goliardia che in genere esiste nelle case degli studenti) la separazione non potrà essere addebitata a quello di essi che intraprende una relazione extra coniugale.

Le ragioni della crisi del matrimonio, infatti, non possono essere individuate nel comportamento infedele, ma hanno origini pregresse, nel tempo trascorso insieme senza affetto e intimità.

 

Maltrattamenti

Nel caso di maltrattamenti o violazioni di diritti fondamentali la pronuncia di addebito potrà intervenire anche nel caso in cui vi sia stata tolleranza da parte del coniuge che li ha subìti.

Al riguardo infatti la Corte di Cassazione ha affermato che “la dichiarazione di addebito della separazione per comportamenti dispotici del marito non può essere esclusa né in considerazione della permanenza, in alcune aree sociali, del suo ruolo gerarchicamente sovraordinato all’interno del nucleo familiare, né della passata tolleranza della moglie relativamente agli atti lesivi della propria dignità e dell’uguaglianza nelle relazioni familiari, non potendo tali circostanze rendere disponibili valori e diritti di rango costituzionale” [5].

 

menzogne e manipolazioni

Una interessante pronuncia ha poi chiarito che è motivo sono motivo di addebito della separazione ripetute menzogne e manipolazioni della comunicazione con il coniuge,  fornire sempre una rappresentazione parziale e mendace delle proprie condotte, giacché il dovere coniugale della lealtà pretende la sincerità, intesa come non ricorso alla menzogna, alla frode e all'inganno (questo l'articolo che commenta la sentenza).

 

separazione senza addebito

Va infine precisato che la separazione può essere chiesta quando si nutre una semplice disaffezione nei confronti del coniuge, anche in assenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali. In questo caso la separazione sarà pronunciata senza addebito

La disaffezione della quale parliamo va intesa come “fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto della vita dei coniugi” [6]. 

 

[1] art. 151, 2° comma, cod. civ.

[2] Corte di Cassazione, Sentenza n. 19328 del 2015;

[3] Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7163 del 12 aprile 2016;

[4] Corte di Cassazione, Sentenza n. 16859 del 2015;

[5 ]Corte di Cassazione, Sentenza n. 08713 del 2015;

[6] Corte di Cassazione, Sentenza n. 08094 del 2015.

 

Avv. Vanda Lops