Pagamento del mutuo e assegno di mantenimento

Lo ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 20139 del 3 settembre 2013.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un coniuge che era stato condannato al pagamento della metà dei ratei del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale, assegnata alla moglie convivente con i figli minori.

La Corte ha chiarito che l’art. 155 c.c., 2° comma, prevede che il Giudice stabilisce la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, senza essere vincolato alle domande delle parti.

 

Dunque nel procedimento di separazione il giudice può determinare d’ufficio la misura dell’assegno di mantenimento, anche in assenza di domande dei coniugi sul punto, come nel caso in esame, nel quale il ricorrente lamentava che il pagamento del mutuo non fosse stato oggetto di una specifica domanda della moglie.

 

Richiamando poi la propria giurisprudenza precedente, la Cassazione ha specificato che l’assegno periodico di mantenimento per la prole può essere determinato in una somma di denaro unica o in specifiche voci di spesa, che risultino idonee a soddisfare le esigenze di vita in vista delle quali l’assegno è stato disposto.

Tra le suddette “specifiche voci di spesa” può senz’altro rientrare l’obbligo di pagamento della rata del mutuo, che dunque può costituire una modalità di adempimento dell’obbligo contributivo in favore dei figli.

 

Avv. Vanda Lops