Pensionamento e riduzione dell'assegno di divorzio

Per la Suprema Corte il coniuge che chiede la revoca dell'assegno di divorzio deve sempre fornire in giudizio la prova del peggioramento delle proprie condizioni economiche, dimostrando che il reddito da pensione è inferiore al reddito percepito prima del ritiro dal lavoro.

 

riduzione dell'assegno di divorzio con il pensionamento dell'obbligato

La Corte di Cassazione ritorna sul tema della revisione della misura dell’assegno di divorzio con una recente ordinanza [1], emessa in seguito al ricorso proposto da un ex coniuge, al quale la Corte d’Appello di Cagliari aveva respinto la richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento in favore della ex moglie dopo il pensionamento e la conseguente riduzione del proprio reddito.

 

La Corte d’appello di Cagliari, infatti, aveva confermato la decisione emessa in primo grado in un procedimento di modifica delle condizioni del divorzio, con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda dell’uomo di essere esentato dal pagamento dell’assegno in favore della ex moglie e di veder ridotto quello in favore della figlia maggiorenne.

Il giudice di primo grado aveva al contrario aumentato l’importo da corrispondere ad entrambe le beneficiarie.

 

La Suprema Corte ha respinto le censure dell’ex coniuge affermando che i giudici di merito, con motivazione congrua e corretta, avevano evidenziato che il marito non avesse dimostrato che le sue condizioni economiche avessero subìto un peggioramento rispetto al momento in cui era stato pronunciato il divorzio.

 

Il pensionamento in sé e l’età avanzata– ha affermato la Corte – non giustificano una revisione dell’assegno di divorzio se non viene fornita la prova della diminuzione del reddito.

Il ricorrente, infatti, aveva genericamente dedotto che il pensionamento e l’avanzare dell’età gli rendevano impossibile svolgere lavoro straordinario e mantenere i livelli di reddito pregressi, ma non aveva fornito alcuna indicazione sul reddito effettivamente goduto nel momento della pronuncia del divorzio e su quello disponibile nel momento in cui è stata instaurata la causa per la modifica delle condizioni del divorzio.

 

Avv. Vanda Lops

 

[1] Cass. Sez. 6^ civ. Ordinanza 8.9.2015

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