Il giudice non può imporre psicoterapia ai genitori

psicoterapia ai genitori imposta dal giudice

 

I trattamenti sanitari per la maturazione personale ed il raffreddamento della conflittualità fra i genitori devono essere liberamente scelti da questi ultimi, non possono essere prescritti dal giudice investito della controversia sull'affidamento dei figli minori. 

E’ quanto statuito da una importante pronuncia della Corte di Cassazione, che ha annullato un decreto della Corte d’Appello di Firenze [1]

 

Nel corso del procedimento in Corte d’Appello, per la regolamentazione del regime di affidamento di un figlio minore, nato fuori dal matrimonio, la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice aveva rilevato il fallimento del tentativo di mediazione, per l’alta conflittualità esistente fra i genitori, ancora troppo coinvolti emotivamente nella loro disputa personale, immaturi, non rispettosi dei rispettivi ruoli genitoriali, incapaci di avere un comportamento collaborativo nella gestione dei compiti di accudimento ed educazione del figlio.

La Suprema Corte ha ritenuto illegittima detta prescrizione della Corte d’Appello, perché in conflitto con l’art. 32 della Costituzione, per il quale nessuno può essere sottoposto ad un determinato trattamento sanitario, se non per espressa disposizione di legge.

 

La prescrizione di trattamenti sanitari, quali la psicoterapia individuale, ma anche il percorso di sotegno alla genitorialità da seguire insieme, esula dunque dai poteri del giudice investito di una controversia sull’affidamento dei minori.

La finalità di tale prescrizione, cioè quella di realizzare una maturazione personale dei genitori ed il riconoscimento dei rispettivi ruoli genitoriali, è estranea al giudizio e deve rimanere nell’ambito del diritto di autodeterminazione delle parti.

 

[1]  Corte di Cassazione,  Sentenza n. 13506 del 1° luglio 2015

 

Avv. Vanda Lops

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Testo integrale
Cass. Sent. n. 13506 del 1° luglio 2015.
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